martedì 4 agosto 2015

Avviso ai naviganti:


a tutti i docenti coinvolti nel piano straordinario di deportazione nazionale!


Viste la confusione, l'incertezza e la frenesia di questi giorni, spesso terreno fertile per fenomeni di vero e proprio terrorismo mediatico (su cui conta il MIUR viste le ambiguità ancora presenti nelle Faq pubblicate il 28 luglio scorso), ci sembra giusto fare una breve riflessione relativa alla fase nazionale del piano straordinario di assunzioni, basandoci esclusivamente sulle fonti normative e sulle disposizioni attualmente note.

1) La domanda per la fase nazionale del piano straordinario di assunzioni non è obbligatoria
[Legge 107/2015, comma 97. "Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalitàe nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103(...)";
DDG del 21 luglio 2015, art. 4, comma 1. "I soggetti di cui all'articolo 2, comma l, lettere a) e b), del presente decreto che intendono partecipare alle fasi, in ordine di sequenza, relative alle procedure nazionali del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c), della Legge, devono presentare un'unica domanda, (...)]

2) Le graduatorie a esaurimento vengono cancellate solo se esaurite
[Legge 107/2015, comma 105. "A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b) , se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata"].

3) Le assunzioni ordinarie dei prossimi anni continueranno a prevedere il doppio canale (50% da concorso e 50% da GAE) fino ad esaurimento delle GAE
[Legge 107/2015, comma 109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, (...), l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:
(...) c) per l’assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l’articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l’articolo 1, comma 4 -quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167].

Ciò in sostanza vuol dire che, allo stato attuale delle cose, tutti quei docenti presenti nelle GAE che non rientrano nelle fasi 0 e A, e decidono di non fare domanda per la fase nazionale del piano straordinario di assunzioni (fasi B e C), o pur avendo fatto domanda non saranno destinatari di contratto a tempo indeterminato, potranno partecipare alle assunzioni ordinarie dei prossimi anni.
Questa, per quanto piccola, è una vittoria che abbiamo strappato con le lotte dei mesi passati e non va sottovalutata. Nei prossimi anni, infatti, le GAE rimarranno valide per chi oggi non può partecipare alla fase nazionale (fasi B e C) perché non ha ancora sciolto la riserva, per chi pur partecipando a questa fase non sarà destinatario di proposta di contratto e per chi deciderà di non presentare la domanda per partecipare alla fase nazionale.
Ricordiamo, inoltre, che la fase nazionale del cosiddetto “piano straordinario di assunzioni” non solo ci obbligherà ad una mobilità su base nazionale, ma, nella stragrande maggioranza dei casi (le 55000 assunzioni della fase C) riguarderà di fatto un posto di lavoro di serie B che rischia di essere destinato soprattutto alla copertura delle supplenze fino a 10 giorni su reti di scuole. Come se non bastasse, l'eventuale rifiuto di una qualsiasi proposta ricevuta in questa fase comporterà la cancellazione dalle GAE.
Con questo non ce la sentiamo di invitare in modo indiscriminato al boicottaggio della fase nazionale, poiché ogni situazione personale ha le proprie specificità e ognuno di noi è tenuto a fare i propri conti e ad assumersi i propri rischi. Ma invitiamo tutti a non fare scelte affrettate, perché nella legge 107/2015 non c'è scritto che questa sarà la nostra ultima occasione per essere finalmente assunti a tempo indeterminato. Affinché le nostre scelte siano il più possibile consapevoli, viste la confusione, l'incertezza...e il terrorismo di cui sopra, ci sembra giusto sottolineare che nella Legge 107/15 è garantita per gli inseriti nelle GAE anche la possibilità di non compilare la domanda di assunzione per le fasi b e c aspettando nei prossimi anni (“ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali”, comma 109) di essere finalmente assunti, come è nostro diritto, dalle graduatorie provinciali in cui siamo inseriti.
Coordinamento precari scuola Bologna

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