a
tutti i docenti coinvolti nel piano straordinario di deportazione
nazionale!
Viste la confusione, l'incertezza e la frenesia di questi giorni, spesso terreno fertile per
fenomeni di vero e proprio terrorismo mediatico (su cui conta il MIUR viste le ambiguità
ancora presenti nelle Faq pubblicate il 28 luglio scorso), ci sembra giusto fare una breve
riflessione relativa alla fase nazionale del piano straordinario di assunzioni, basandoci
esclusivamente sulle fonti normative e sulle disposizioni attualmente note.
1)
La domanda per la fase nazionale del piano straordinario di
assunzioni non è obbligatoria
[Legge
107/2015, comma 97. "Al
piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al
comma 96. Alle
fasi di cui al comma 98, lettere b)
e
c),
partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di
assunzione
secondo le modalitàe nel rispetto dei termini stabiliti dal comma
103(...)";
DDG
del 21 luglio 2015, art. 4, comma 1.
"I
soggetti
di cui all'articolo 2, comma l, lettere a)
e
b),
del
presente decreto che
intendono partecipare alle fasi,
in ordine di sequenza, relative
alle procedure nazionali del piano straordinario di assunzioni di
cui all'articolo 1, comma 98, lettere b)
e
c),
della
Legge, devono
presentare un'unica domanda,
(...)]
2)
Le graduatorie a esaurimento vengono cancellate solo se esaurite
[Legge
107/2015, comma 105.
"A decorrere dal 1º settembre 2015, le graduatorie di cui, al
comma 96, lettera b)
,
se
esaurite,
perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di
qualsiasi tipo e durata"].
3)
Le assunzioni ordinarie dei prossimi anni continueranno a prevedere
il doppio canale (50% da concorso e 50% da GAE) fino ad esaurimento
delle GAE
[Legge
107/2015, comma 109.
Fermo
restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, (...), l’accesso ai
ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della
scuola statale avviene con le seguenti modalità:
(...)
c)
per
l’assunzione del personale docente ed educativo, continua ad
applicarsi l’articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento
delle relative graduatorie ad esaurimento;
i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale
docente sono assunti, ai
sensi delle ordinarie facoltà assunzionali,
nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di
incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l’ordine
delle rispettive graduatorie, la preferenza per l’ambito
territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in
cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad
esaurimento, l’articolo 1, comma 4 -quinquies,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167].
Ciò
in sostanza vuol dire che, allo stato attuale delle cose, tutti quei
docenti presenti nelle GAE che non rientrano nelle fasi 0 e A, e
decidono di non fare domanda per la fase nazionale del piano
straordinario di assunzioni (fasi B e C), o pur avendo fatto domanda
non saranno destinatari di contratto a tempo indeterminato, potranno
partecipare alle assunzioni ordinarie dei prossimi anni.
Questa,
per quanto piccola, è una vittoria che abbiamo strappato con le
lotte dei mesi passati e non va sottovalutata. Nei prossimi anni,
infatti, le GAE rimarranno valide per chi oggi non
può partecipare
alla fase nazionale (fasi B e C) perché non ha ancora sciolto la
riserva, per chi pur partecipando a questa fase non sarà
destinatario di proposta di contratto e per chi deciderà di non
presentare la domanda per partecipare alla fase nazionale.
Ricordiamo,
inoltre, che la fase nazionale del cosiddetto “piano straordinario
di assunzioni” non solo ci obbligherà ad una mobilità su base
nazionale, ma, nella stragrande maggioranza dei casi (le 55000
assunzioni della fase C) riguarderà di fatto un posto di lavoro di
serie B che rischia di essere destinato soprattutto alla copertura
delle supplenze fino a 10 giorni su reti di scuole. Come se non
bastasse, l'eventuale rifiuto di una qualsiasi proposta ricevuta in
questa fase comporterà la cancellazione dalle GAE.
Con
questo non ce la sentiamo di invitare in modo indiscriminato al
boicottaggio della fase nazionale, poiché ogni situazione personale
ha le proprie specificità e ognuno di noi è tenuto a fare i propri
conti e ad assumersi i propri rischi. Ma invitiamo tutti a non fare
scelte affrettate, perché nella legge 107/2015 non
c'è scritto che questa sarà la nostra ultima occasione per essere
finalmente assunti a tempo indeterminato. Affinché le nostre scelte
siano il più possibile consapevoli, viste la confusione,
l'incertezza...e il terrorismo di cui sopra, ci sembra giusto
sottolineare che nella Legge 107/15 è garantita per gli inseriti
nelle GAE anche la possibilità di non compilare la domanda di
assunzione per le fasi b
e c
aspettando nei prossimi anni (“ai
sensi delle ordinarie facoltà assunzionali”,
comma 109) di essere finalmente assunti, come è nostro diritto,
dalle graduatorie provinciali in cui siamo inseriti.
Coordinamento
precari scuola Bologna