Oltre il danno la beffa: dopo il taglio di 57.000 posti di lavoro tra docenti e Ata il Governo (con la complicità di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda) ha approvato il cosiddetto provvedimento "salva-precari" (quei "contratti di disponibilità" che in realtà sono dei veri "ammazza-precari") finalizzato a dividere la categoria con una mancia supplementare nell'indennità di disoccupazione in cambio della totale disponibilità a fare lavori ultra-flessibili, sottopagati, e da "tappabuchi universali".
Chi può fare domanda:
- Personale docente, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento
- personale A.T.A, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti , nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo,
Il personale di cui sopra deve, inoltre :
- aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie succitate, a prescindere dall’inserimento nelle stesse nel medesimo anno scolastico.
- essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi.
Il personale di cui sopra ha titolo a beneficiare delle disposizioni di cui trattasi ancorché nell’anno scolastico in corso abbia rinunciato:
- ad un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi (personale docente ed A.T.A);
- ad un contratto, anche ad orario intero, che abbia maturato nelle province opzionali (docenti).
E’ escluso dal suddetto beneficio:
- il personale non incluso nelle graduatorie ad esaurimento e/o permanenti (Ata)
. il personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo
- il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia rinunciato o rinunci ad una supplenza conferita per l’intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di
appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto (art.1, comma 4 del D.M.).
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009 all’istituzione scolastica in cui detto personale, nell’anno scolastico 2008/2009, era in servizio con contratto per supplenza annuale o sino al termine dell’attività didattica.
testo tratto da qui
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